Caratteristiche dei dischetti di Gres porcellanato:
Garantito 20 anni
I segnali tattili possono essere posizionati nell'arredo urbano nei punti di pericolo, dove non esistano altre segnalazioni specifiche per non vedenti o ipovedenti. Infatti sui marciapiedi di città, dove esistono guide naturali come muri o siepi, non sono necessarie delle piste continue (percorsi tattili) ma sono sufficienti dei "segnali tattili".
I dischi podotattili possono essere usati ad esempio per segnalare fermate dei mezzi di trasporto o altri punti specifici:
Il nostro percorso non vedenti orizzontale tattile è presente ad esempio lungo le banchine ferroviarie per segnalare ai non vedenti e ipovedenti il termine della banchina ove passeranno i treni e dove sostare in attesa del treno.
Li troviamo in prossimità di un molo per non cadere in acqua, dove sostare in attesa e in sicurezza.
È un sistema di guide tattili a terra per non vedenti e ipovedenti - segnala il pericolo di un particolare punto stradale a cui occorre portare una maggiore attenzione. La differenza di spessore dei bolli permette alle persone non vedenti e ipovedenti di orientrarsi col piede o il bastone.
Sistema di guida a terra per non vedenti e ipovedenti - segnala il pericolo della differenza di altezza dal marciapiede alla sede stradale, i dischetti tattili permettono alle persone non vedenti e ipovedenti di orientrarsi col piede o il bastone e percepire il segnale di arresto.
In particolare in prossimità di un punto del marciapiede in cui è prevista la discesa sulla strada, per prendere l'autobus, il tram, oppure per attraversare sui pedonali, i segnali tattili sono un fattore di maggiore sicurezza stradale, indicano anche ai normodotati il cambiamento di livello stradale, aumentando la visibilità e la percezione del pericolo di tutti i pedoni e i ciclisti..
È anche possibile evidenziare maggiormente questa segnalazione con alcuni dischetti fotoluminescenti collocati uniformemente in mezzo a quelli in Gres porcellanato. Il materiale in ceramica fotoluminescente rimane luminescente e rende nettamente più evidente la segnalazione di pericolo anche nelle ore notturne.
Queste strisce e dischetti non danneggiano i materiali su cui sono posate e la vasta gamma di colori permette un'adeguata integrazione nel contesto, pur rispettando la necessità di contrasto cromatico col colore di fondo della pavimentazione.
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Riportiamo qui di seguito i commi del Regolamento emanato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che concernono l'argomento trattato.
Art. 1.2, lettera c): Sono da considerare barriere architettoniche, e quindi da superare, "la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".
Questa norma riproduce letteralmente quanto già disposto dall'Art. 2, A), c) del D.M. del 14 giugno 1989 n. 236 (Ministero dei Lavori Pubblici).
Art. 1.3: "Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI".
Art. 1.4: "Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento".
Art. 1.5: “In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati”.
Contrariamente a quanto si cerca di fare in alcuni casi, il servizio di assistenza, può sostituire gli "accorgimenti e segnalazioni" di cui alla lettera c) dell'Art. 1.2, soltanto provvisoriamente e negli edifici già esistenti nel 1996 e quindi non in quelli costruiti o ristrutturati dopo l’entrata in vigore del DPR. D'altra parte è evidente che il dover ricorrere alla "assistenza" è la completa negazione del diritto alla mobilità sicura e "autonoma" che la legge garantisce alla persona con disabilità.
Art. 1.7: “Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento”.
Art. 4: "I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire ... l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."
Art. 7.1: "Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti .... 8.1.10 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236."
Il D.M. richiamato fa obbligo di segnalare l'inizio e la fine delle scale con apposite strisce tattili riconoscibili dai non vedenti, poste ad almeno 30 cm dalle scale stesse, ma l'esperienza pratica ha suggerito di porre il segnale di "pericolo valicabile" a 40-50 cm dal bordo del primo gradino in discesa, mentre il segnale di "Attenzione servizio" può essere posto a 30 cm dalla base del primo gradino in salita.
Art. 13.3: "Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale."
L'importanza di questa norma balza evidente solo che si pensi a zone come i complessi ospedalieri o le città universitarie, nei cui viali, in mancanza di un percorso-guida, sarebbe veramente difficile orientarsi per chi non vede o vede male.
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